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Presentazione |
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Le A.C.L.I. da diversi anni hanno
inserito nelle loro attività un servizio di assistenza fiscale,
che aiuta le persone che possiedono un fabbricato in Italia e che hanno
difficoltà a rispettare l’iter burocratico del sistema fiscale
italiano. Un assistenza per compilare i diversi modelli fiscali e provvedere al pagamento delle relative imposte dovute. Chi deve pagare ? Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione e al pagamento dell’imposta tutte le persone che risultano essere proprietarie di beni immobili (terreni e fabbricati) situati in Italia, in quanto sono considerati produttivi di reddito anche se non sono affittati. Dunque, le persone non residenti in Italia sono soggette ai seguenti obblighi fiscali: |
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| Presentare ogni anno la dichiarazione
dei redditi ai fini IRPEF (modello UNICO), e versare le relative imposte
(saldo per l’anno precedente, acconti per l’anno in corso) Pagare l’I.C.I. (Imposta Comunale sugl’Immobili). La dichiarazione per l’I.C.I. al contrario dell’IRPEF, non va presentata ogni anno ma solo in caso di variazioni Pagare la TARSU (Tassa Comunale Sui Rifiuti Solidi Urbani), la tassa non deve essere pagata dal proprietario solo nel caso in cui l’immobile è in affitto. |
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| L'acconto IRPEF relativo al 2002 torna
al 98% Dopo l'altalenante susseguirsi di misure stabilite per gli acconti IRPEF in relazione agli anni 2000 (87%) e 2001 (95%), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'acconto IRPEF relativo al 2002 torna ad essere fissato nella 'vecchia' misura del 98%. L'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, sanciva che l'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento'. In assenza di ulteriori modificazioni o proroghe torna quindi in vigore la Legge 23 marzo 1977, n. 97, 'Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi' che specificava l'obbligo per i contribuenti del 'versamento di un importo pari al 98% dell'imposta relativa al periodo precedente PRESENTATO
UNICO 2002 IN VERSIONE DEFINITIVA 09/01/02 |
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